La normativa italiana in questi mesi si sta muovendo nel senso delle liberalizzazioni e della semplificazione in tutti i settori, al fine di ridurre l’onere economico per gli operatori. Nell’ambito dell’editoria on line, finora assoggettato alle norme che da decenni governavano le testate cartacee, è stato finalmente approvato un provvedimento che riduce i costi e gli obblighi per le testate distribuite esclusivamente sul web.
La semplificazione, approvata dalla Commissione Cultura del Senato quale emendamento al decreto sull’editoria, si applica ai periodici online che non hanno richiesto agevolazioni o contributi pubblici e che conseguono un ricavo annuo inferiore ai 100.000 euro. Piccole realtà, che d’ora in poi non saranno più soggetti ad alcuni onerosi obblighi di legge, quali l’obbligo di registrazione al Tribunale e al Roc, e ai vincoli sulla titolarità d’impresa previsti dall’art. 5 della legge 8.2.1948, n. 47, dall’art. 1 della legge 5.8.1981, n. 416, dall’art. 16 della legge 7.3.2001, n. 62, nonché dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ del 26.11.2008.
Con questo emendamento si facilita notevolmente la nascita di nuove iniziative editoriali, spesso per opera di giovani, basate su scarse risorse economiche ma sull’entusiasmo e il desiderio di emergere e di farsi uno spazio sul mercato.
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"Art. 3-bis
(Delegificazione per periodici web di piccole dimensioni)
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ CONS del 26 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati."