Le misure generali della legge di bilancio 2017

La manovra finanziaria è legge a tutti gli effetti, convalidata in via definitiva in questi giorni (dopo essere stata approvata dalla Camera, lo scorso 7 dicembre è stata approvata anche dal Senato), contiene numerose misure su fisco, scuola, lavoro, pensioni, mobilità sostenibile e molto altro. Qui di seguito vi elechiamo i principali provvedimenti:

SINTESI DDL “LEGGE DI BILANCIO 2017” (AS 2611)

Tra le disposizioni dell’art. 1 del disegno di legge di Bilancio, si segnalano in particolare le seguenti:

– Commi 2/7 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive). Si prevedono i seguenti interventi:

Riqualificazione energetica:  viene stabilizzato per 5 anni (dal 2017 al 2021) il c.d. “eco-bonus” per l’efficienza energetica al 65% (elevato al 75% se l’intervento riguarda l’intero condominio secondo un principio di incrementalità legato agli effettivi risparmi energetici).

Ristrutturazioni edilizie: la manovra prevede la proroga del bonus sulle ristrutturazioni edilizie fino al 31 dicembre 2017. Inoltre viene previsto uno sconto IRPEF del 50% per chi ha eseguito lavori nel 2016 e acquisti mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata nel 2017.

Sisma-bonus: viene, inoltre, introdotto il “sisma-bonus” sotto forma di sconto IRPEF fino all’85%, per sostenere interventi di mitigazione del rischio sismico.

– Commi 8/13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti). L’articolo prevede:

Super-ammortamento. L’incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotto con la scorsa legge di stabilità – che riconosce la possibilità di dedurre un costo figurativo aggiuntivo pari al 40% del costo di acquisizione – viene prorogato sino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;

Iper-ammortamento beni Industria 4.0. Per gli acquisti di beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, operati nel medesimo periodo di validità della proroga del superammortamento, viene riconosciuto un iper-ammortamento, con maggiorazione del 150% del costo di acquisizione. Inoltre, secondo una logica che mira a sostenere l’intero “progetto” di evoluzione in chiave Industria 4.0, le imprese che beneficeranno dell’iper-ammortamento al 250% potranno fruire anche di un iper-ammortamento al 140%, per gli eventuali acquisti di software e system integration, strumentali al progetto di trasformazione digitale. Per poter fruire dell’iper-ammortamento sarà necessaria una dichiarazione del legale rappresentante – ovvero, per gli acquisti superiori ad 1 milioni di euro, una perizia – che attesti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli appositi elenchi e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

– Commi 15/16 (Credito d’imposta per ricerca e sviluppo). E’ previsto un potenziamento della disciplina agevolativa, riconoscendo nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendo il prolungamento fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Si stabilisce un aumento – da 5 mln a 20 mln di euro – dell’importo massimo di credito di imposta fruibile annualmente da ciascuna impresa; la possibilità di agevolare anche le attività di ricerca e sviluppo realizzate in Italia da soggetti residenti sulla base di commesse di soggetti esteri;

– Commi 24/31 (IVA di gruppo). Viene introdotta, con una serie di articoli aggiuntivi al DPR 633/1972, la disciplina dell’IVA di gruppo. Per effetto di tale opzione, i soggetti interessati, fintanto che perdura l’opzione per il gruppo IVA, perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d’imposta (il gruppo IVA) che agirà come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA;

– Commi 33/35 (IVA al 5% per servizi di trasporto marittimo o su acque interne). I servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta, vengono assoggettati all’aliquota IVA al 5%. Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto;

– Commi 38/39 (Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà). Si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte di auto e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. La disposizione prevede inoltre che i versamenti dell’imposta debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di leasing si fa invece riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo;

– Commi 42/43 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017). Viene prorogata fino al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

– Commi 140/142 (Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese). Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro, per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,nello stato di previsione del MEF, per assicurare investimenti nei settori dei trasporti, della mobilità, della riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, del dissesto idrogeologico, dell’edilizia pubblica e privata. L’utilizzo del Fondo viene disciplinato con DPCM su proposta del Ministro dell’Economia, di concerto con i Ministri interessati, che dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre vengono destinate ulteriori risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

– Commi 144/145 (Sviluppo ciclovie turistiche). Si autorizza, per lo sviluppo del sistema delle ciclovie turistiche, un’ulteriore spesa di 13 milioni di euro nel 2017, di 30 milioni nel 2018 e di 40 milioni per il 2019;

– Commi 160/162 (Premio di produttività e welfare aziendale). Si prevede l’ampliamento della detassazione dei premi di risultato, attraverso l’aumento del le soglie reddituali per la tassazione separata ad aliquota del 10% dei premi di risultato concordati in sede di contrattazione di secondo livello, da 2.000 a 3.000 euro il tetto di premio agevolato, e da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito per accedere all’agevolazione;

– Comma 164 (Proroga dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto). Si dispone l’applicazione a regime della disposizione (attualmente in vigore solo per il periodo 2013-2016), in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

– Commi 166/186 (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale). Viene introdotta – sperimentalmente per due anni – la possibilità di anticipare fino a 3 anni e 7 mesi il pensionamento di vecchiaia, avendo il requisito minimo di 63 anni di età e 20 anni di contributi. L’anticipo sarà sostanzialmente non oneroso (Ape sociale) per alcune categorie di persone – coloro che hanno perso il lavoro, o hanno svolto determinate attività ‘gravose’ (compresi conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, per i quali è richiesta un’anzianità contributiva di 36 anni), oppure sono in situazioni familiari di bisogno – e che abbiano maturato fino a 1.500 euro mensili lordi di pensione. Per questi soggetti il rimborso e i costi della rateizzazione ventennale dell’ammontare di pensione anticipata sarà interamente a carico dello Stato. L’APE sociale è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 euro annui. Negli altri casi, il costo della restituzione dell’anticipo (ratei per l’ammortamento del prestito comprensivi di interesse e capitale e premio assicurativo per coprire l’eventualità di morte prima di aver completato l’ammortamento del prestito) sono a carico degli interessati, salvo una detrazione in quota fissa parametrata sull’ammontare degli interessi. Il beneficio dell’indennità è riconosciuto a domanda nel limite degli stanziamenti previsti;

– Commi 188/193 (Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A.). Si prevede che i lavoratori che possiedono i requisiti di età, contributi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia per l’accesso all’APE ordinaria, possono richiedere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari in forma di rendita temporanea, denominata Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto;

– Commi 195/198 (Cumulo periodi assicurativi). Si prevede la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l’istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo. Per l’importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto” pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento;

– Commi 199/205 (Lavoratori precoci). Per i lavoratori che al compimento del diciannovesimo anno di età abbiano avuto almeno 12 mesi di contribuzione, che abbiano un’anzianità di servizio di 41 anni e che rientrino nelle categorie elencate (tra cui i conduttori di convogli ferroviari ed il personale viaggiante), possono accedere al pensionamento anticipato;

– Commi 212/221 (Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico). Le disposizioni prevedono l’ottava salvaguardia per i lavoratori esodati;

– Commi 222/225 (Estensione opzione donna). Si estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti, alle lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti per effetto degli incrementi della speranza di vita. Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo;

– Commi 308/313 (Esonero contributivo alternanza scuola lavoro). La proposta normativa riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L’agevolazione spetta per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiamo svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L’esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro;

– Commi 353/354 (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore). La disposizione, finalizzata al sostegno ai redditi delle famiglie in caso di nuove nascite e di adozioni, dispone l’erogazione di un premio, senza soglie di reddito, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto di adozione. Il comma 2 prevede che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale negli anni precedenti, venga esteso anche per gli anni 2017-2018. Si prevede infine che il padre, per il 2018, possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

– Comma 358 (Pari opportunità). La disposizione prevede che al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità potranno concorrere, oltre a quelle già stanziate, ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020;

– Comma 591 (Realizzazione linea ferroviaria Ferrandina-Matera). Viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, 32 milioni per il 2018 e 42 milioni per ciascuno degli anni 2019-2022, assegnati nel nuoco Contratto di programma 2017-2021 di RFI per la realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella;

– Comma 604 (Interventi viari Coppa del Mondo di sci). Si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021;

– Commi 613/615 (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile). Per il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, si prevede un incremento del Fondo di cui alla L. 208/2015 (Stabilità 2016) di 200 milioni di euro per il 2019, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Il Piano dovrà essere adottato con DPCM entro il 30 giugno. Nell’ambito del Piano è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

– Commi 631/632 (Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017).Vengono evitati gli aumenti delle Accise e dell’IVA per il 2017;

– Commi 637/638 (Fondi Speciali). Le Tabelle A e B allegate alla legge, recano gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede vengano approvati nel triennio 2017/2019. In particolare le risorse in Tab. A riguardano le spese correnti, mentre quelle in Tab. B sono spese in conto capitale.

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