La PA parla e comunica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Per la giustizia tributaria (SIGIT), si preannunciano notifiche degli atti valide ad ogni ora e anche nei giorni festivi. Difatti, dal primo luglio, il Processo Tributario Telematico (PTT) inizia con la notifica dell’atto via PEC per i giudizi di primo e secondo grado instaurati sia con ricorso che con appello notificati.
Come detto, a partire dal primo luglio c.m., il Ministero dell’Economia ha emesso una circolare che ha indicato le nuove procedure da seguire per l’invio di atti via PEC: nell’oggetto deve essere inserita la dicitura “notificazione ai sensi dell’art 16 bis, comma 3, d. lgs. 546/92” e, nel corpo del messaggio, la tipologia dell’atto – ricorso, appello, pubblica udienza, sentenza, ecc.; atto impositivo impugnato ovvero estremi della sentenza; nome, cognome, e codice finale del difensore/ufficio notificante; nome e cognome o denominazione e ragione sociale e codice finale della parte che ha conferito la procedura alle liti ove necessaria; nome e cognome o denominazione e ragione sociale del destinatario, indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato; indicazione della commissione tributaria adita.
La prova delle notifiche di PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente, tramite il processo tributario telematico, i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC: ricevuta di accettazione sottoscritta con la firma del gestore del mittente; ricevuta consegnata sottoscritta con la scritta del gestore del ricevente e la ricevuta di avvenuta consegna sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità: senza notificare l’estensione del file “eml”; con il formato PDF/A1a-1b e predisponendo, sul documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità – opzione riservata si soli pubblici ufficiali con l’obbligo di conservazione dell’originale informatico; con il formato PDF/A1a-1b, anche senza una espressa dichiarazione di conformità.
Infine, il file “caratteristiche dell’atto”, cioè il file dell’atto principale PDF/A-1a o PDF/A-1b, deve avere le seguenti caratteristiche: essere privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, senza restrizioni per le operazioni de relazione e copia; di dimensione massima di 10 MB; il numero massimo di file per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50; deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La circolare del MEF prevede che il deposito di file sottoscritti anche con firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) e non soltanto CAdES che si caratterizza per l’estensione P7m. Sino ad oggi, la tipologia di firma prevista per il PTT era soltanto quella CAdES (CMS advanced electronic signature), che permette di sottoscrivere digitalmente file di qualsiasi formato elettronico. Per visualizzare il documento digitale firmato CADES occorre utilizzare una SW di verifica della firma che rende disponibile il file.