Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

La legge in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Dal 1° giugno 2013 le Piccole e Medie Imprese fino a 10 dipendenti (compresi gli studi, i negozi e gli uffici) non potranno più ricorrere alla autocertificazione per assolvere agli obblighi di valutazione dei rischi ma dovranno presentare anch’esse il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza sul lavoro.

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:

· artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;

· agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;

· ittiche, con un limite di 20 lavoratori;

· altri settori, fino a 200 dipendenti.

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda.

E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:

· rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;

· presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;

· collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

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