Le prescrizioni di legge per un sito web

Un’azienda che costruisce la sua presenza sul Web deve tenere conto di alcune disposizioni normative che disciplinano la realizzazione di siti aziendali.

In genere esse sono ignorate dai webmaster e dagli sviluppatori, quindi è bene che siano i responsabili aziendali a curarne la presenza.

In primo luogo, l’azienda deve ottemperare a quanto previsto dall’art. 42 della Legge n. 88/09 (legge comunitaria 2008), che modifica l´art. 2250 del Codice civile, relativo agli obblighi di indicazione di dati aziendali negli atti e nella corrispondenza, imponendone la pubblicazione anche nel sito web aziendale.

Ne consegue che il sito web deve riportare obbligatoriamente:

· la sede della società;

· l´ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione;

· il capitale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall´ultimo bilancio (solo per società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);

· qualora sia stato deliberato lo scioglimento delle società, l’indicazione che la stessa è in liquidazione;

· la condizione di società con un unico socio (solo per spa e srl).

Il già citato art. 42 ha apportato modifiche anche all´art. 2630 cod. Civ. , in tema di sanzioni: nel caso di omessa indicazione di quanto prescritto all’art. 2250 cod. Civ. , ad ogni socio amministratore della azienda sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 206 a 2.065 euro.

Il secondo obbligo di legge riguarda l’indicazione del numero di partita Iva, che deve essere pubblicato tassativamente nella homepage del sito internet aziendale. La norma di riferimento è la risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006 dell´Agenzia delle Entrate, che riconferma quanto già disposto dall´art 35 del D.p.r. N. 633/1972, come modificato dall´art. 2 del D.p.r. N. 404/2001.

E’ da tenere presente l’obbligo di indicare il numero di partita Iva si applica a TUTTE le aziende che sono soggetti passivi Iva, anche se non si svolge attività di commercio elettronico.

Ne consegue che qualsiasi azienda che abbia un sito internet, utilizzato anche solo a scopi di pubblicità o presentazione, come se fosse una “brochure virtuale”, quindi anche senza svolgere tramite esso attività economica, deve indicare in homepage il suo numero di partita Iva.

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